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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che contiene, le “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

In particolare esso introduce l’attestato di prestazione energetica e l’obbligo di indicare la classe energetica nelle pubblicità e negli annunci “tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali di qualsiasi natura cartacea,telematica etc”. Importanti sono anche le sanzioni previste.

Il Decreto Legge definisce l’Attestato di Prestazione Energetica (che sostituisce l’Attestato di certificazione energetica): “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

L’Attestato di Prestazione energetica è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del  costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il decreto evidenzia come l’attestazione della prestazione energetica possa riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.

L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio dell’unità immobiliare.
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Sanzioni

L’attestato di prestazione energetica è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione il decreto stabilisce che il responsabile dell’annuncio sia punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Poniamo particolare ATTENZIONE  alle due ultime disposizioni citate in quanto prima d’ora non era prevista a livello nazionale alcuna sanzione per la violazione di detto obbligo,e le eventuali sanzioni esistenti erano state disposte solo dalle Regioni che all’uopo vi avevano espressamente provveduto

Va ricordato che  i “Decreti Legge” entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma gli effetti prodotti sono provvisori in quanto devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Il testo completo del decreto è disponibile sul sito www.gazzettaufficiale.it 

Ringraziandola anticipatamente per un suo celere riscontro per ulteriori informazioni e le modalità relative al reperimento del sopracitato attestato, che sarà nostra cura aiutarvi ad ottenere il più presto possibile;Nell’attesa Vi informiamo che la casabook immobiliare ,onde evitare di incorrere nelle previste sanzioni, non potrà pubblicizzare gli immobili privi di tale attestato con la grave conseguenza di provocare un notevole calo di attenzione,di contatti,di possibilità di vendere o locare il Vs immobile,dolenti di tutto ciò ma consci dell’osservanza della legge,Porgiamo distinti saluti