ANTIRICICLAGGIO ed obblighi per professionisti e clientela

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ANCHE GLI AGENTI IMMOBILIARI HANNO L'OBBLIGO DELLA VERIFICA ALLA CLIENTELA PER L'ANTIRICICLAGGIO

Al via la nuova disciplina di contrasto all'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Vediamo le principali novità del provvedimento, le cui disposizioni entreranno in vigore il prossimo 4 luglio.

Riciclaggio: il decreto definisce la nozione di “riciclaggio”, nella quale rientrano le seguenti tipologie di operazioni:

  • la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza della provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  • l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Finanziamento del terrorismo: l'espressione indica qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.

Soggetti obbligati: la normativa antiriciclaggio interessa una vasta platea dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) e categorie professionali; fra questi:

  • intermediari bancari e finanziari (il decreto elenca le tipologie di società rientranti in questa categoria; fra le tante, le banche, Poste Italiane, le Sim e le Sgr);
  • altri operatori finanziari (fra questi le società fiduciarie e i mediatori creditizi); 
  • professionisti (in forma individuale, associata o societaria): vi rientrano:
    • dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro
    • ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi (compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati);
  • una disciplina peculiare è quella riservata a notai e avvocati: essi sono soggetti obbligati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti le seguenti attività:
    • trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
    • gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
    • apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    • organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
    • costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
  • revisori legali e società di revisione legale
  • altri operatori non finanziari; tra questi, i soggetti che esercitano le seguenti attività:
    • commercio di cose antiche, case d’asta, gallerie di arte;
    • operatori professionali in oro;
    • agenti immobiliari;
    • mediatori civili
    • esercenti di attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi; 
    • custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori a mezzo di guardie giurate, ecc.;
  • prestatori di servizi di gioco

Autorità di controllo: sono disciplinate in dettaglio le competenze delle varie autorità di controllo coinvolte nella prevenzione e nella repressione del riciclaggio: fra queste, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, le autorità di vigilanza di settore, l’Unita di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ecc.

Un ruolo attivo è attribuito agli organismi di autoregolamentazione, che anche attraverso le rispettive articolazioni territoriali ed i consigli di disciplina, promuovono e controllano l’adempimento degli obblighi di antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.

I principali obblighi in materia di antiriciclaggio riguardano l'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo e la segnalazione delle operazioni sospette.

L’obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo scatta, fra le altre ipotesi:

  • in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
  • in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.

In ogni caso i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

  • quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Per banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e di pagamento, gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono comunque osservati quando agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione o di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
  • l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  • l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità;
  • l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  • il controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.
Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale o prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo (entro 30 giorni) all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, se ciò è necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto decorso tale termine, se la verifica dell'identità si rivela impossibile, i soggetti obbligati dovranno astenersi e valutare, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Per i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o svolgono compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, è previsto l'esonero dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

Adempimento degli obblighi di adeguata verifica: il decreto specifica quali sono le modalità con cui assolvere gli obblighi di adeguata verifica; fra queste, in primo luogo:

  • l’identificazione del cliente e del titolare effettivo, svolta in presenza del medesimo cliente o dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato: l’identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità valido o altro documento di riconoscimento equipollente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente deve inoltre fornire sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.
    Sono inoltre indicati una serie di casi nei quali l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente.
  • la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, quando sussistano dubbi, incertezze o incongruenze; il riscontro può essere effettuato, fra le altre modalità, attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al d.lgs. n. 64/2011;
  • l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  • il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela: in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono previste misure semplificate di adeguata verifica, per quanto concerne l'estensione e la frequenza degli adempimenti imposti ai soggetti obbligati. A tal fine i soggetti obbligati tengono conto anche di una serie di indici basso rischio relativi a differenti tipologie di clienti, di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, aree geografiche ecc.

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela: in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i soggetti obbligati applicano una serie di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Il decreto individua una serie di fattori di rischio da tenere in adeguata considerazione, riferiti ai seguenti elementi:

  • clienti: ad es., rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati o eseguiti in circostanze anomale; clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio; strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante ecc.);
  • prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione: ad es., servizi offerti a clientela dotata di patrimoni ingenti; prodotti o operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività ecc.);
  • aree geografiche: ad es., Paesi terzi privi di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo secondo le raccomandazioni del GAFI; Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da elevato livello di corruzione o permeabilità ad altre attività criminose; Paesi soggetti a sanzioni, embargo ecc. emanate da organismi nazionali e internazionali o che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

 

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione e stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle indicate al decreto.

L'adeguata verifica rafforzata è comunque sempre necessaria in caso di: clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea; rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, devono inviare senza ritardo alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) una segnalazione di operazione sospetta “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.

Il decreto poi specifica quali sono gli indici dai quali desumere il “sospetto”, anche in base agli indicatori di anomalia elaborati e periodicamente aggiornati dalla UIF.

Salvo casi specificamente indicati, l’operazione può essere compiuta solo dopo che è stata effettuata la segnalazione.

La segnalazione contiene i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto.

Sono esonerati dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette i professionisti per le informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Per i professionisti, la segnalazione di operazione sospetta deve essere inviata direttamente alla UIF ovvero agli organismi di autoregolamentazione (in questo caso un apposito decreto ministeriale stabilirà le specifiche e le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante).

Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione da parte dei propri iscritti, devono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

Misure per tutelare l'identità della persona del segnalante: per non vanificare gli obblighi di segnalazione e non esporre a rischi la persona del segnalante sono previste una serie di misure volte a tutelarne l’identità:

  • i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione devono adottare tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità dei segnalanti;
  • l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata; il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, e la sua identità non può essere rivelata, salvo che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante se indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede;
  • in caso di denuncia o comunicazione di notizia di reato non è fatta menzione dell'identità del segnalante, anche se conosciuta.

Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

E’ fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si precisa che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.

Obbligo di astensione

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela devono astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento; l’esonero è esteso anche alla consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento.

L’obbligo di astensione vale anche in relazione alle prestazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore; vediamo quali sono le principali previsioni:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro; si intende superata la soglia anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati;
  • il trasferimento superiore al limite dei 3.000 euro può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
  • i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità; il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;
  • gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A;
  • gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

La violazione delle disposizioni sopra indicate è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

 

  • Il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro, senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera o per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente l’imposto di bollo di 1,50 euro.
  • E' ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi;
  • E' vietato il trasferimento di libretti al portatore (di deposito bancari o postali(; questi, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018; in caso di violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro.
  • É vietata l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia: la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo.
  • E’ infine vietato l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri; in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo.

Sanzioni penali e amministrative

L’art. 55 del nuovo testo del d.lgs. n. 231/2007 prevede le sanzioni penali: queste le principali fattispecie, tutte punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro:

  • soggetto tenuto agli obblighi di adeguata verifica che falsifica dati e informazioni ovvero utilizza dati e informazioni falsi relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione;
  • soggetto tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni;
  • soggetto obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, che fornisce dati falsi o informazioni non veritiere.

L’indebito utilizzo carte di credito o di pagamento, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 310 a 1.550 euro; la medesima pena si applica in caso di falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o altro documento analogo, oppure possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.

Confisca: è introdotto nel codice penale il nuovo art. 648-quater, che prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati oppure per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), salvo che i beni appartengano a persone estranee al reato.

Il decreto interviene anche sull’apparato sanzionatorio amministrativo: queste le principali fattispecie:

  • l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro; nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione va da 2.500 a 50.000 euro;
  • è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro per l’inosservanza degli obblighi di conservazione; anche qui in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione va da 2.500 a 50.000 euro;
  • per l’inosservanza delle norme relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro; in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione da 30.000 a 300.000 euro.

Responsabilità degli enti per illeciti da reato: è introdotta una nuova fattispecie di illecito amministrativo degli enti (art. 25-octies, d.lgs. n.231/2001); in caso di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nei confronti dell’ente si applicano la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (la sanzione va da 40 a 800 quote quando  i denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni) e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata fino a 2 anni (ricordiamo che le sanzioni interdittive sono: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).