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ANCHE GLI AGENTI IMMOBILIARI HANNO L'OBBLIGO DELLA VERIFICA ALLA CLIENTELA PER L'ANTIRICICLAGGIO
Al via la nuova disciplina di contrasto all'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).
Vediamo le principali novità del provvedimento, le cui disposizioni entreranno in vigore il prossimo 4 luglio.
Riciclaggio: il decreto definisce la nozione di “riciclaggio”, nella quale rientrano le seguenti tipologie di operazioni:
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.
Finanziamento del terrorismo: l'espressione indica qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.
Soggetti obbligati: la normativa antiriciclaggio interessa una vasta platea dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) e categorie professionali; fra questi:
Autorità di controllo: sono disciplinate in dettaglio le competenze delle varie autorità di controllo coinvolte nella prevenzione e nella repressione del riciclaggio: fra queste, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, le autorità di vigilanza di settore, l’Unita di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ecc.
Un ruolo attivo è attribuito agli organismi di autoregolamentazione, che anche attraverso le rispettive articolazioni territoriali ed i consigli di disciplina, promuovono e controllano l’adempimento degli obblighi di antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.
I principali obblighi in materia di antiriciclaggio riguardano l'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo e la segnalazione delle operazioni sospette.
L’obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo scatta, fra le altre ipotesi:
In ogni caso i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
Per banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e di pagamento, gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono comunque osservati quando agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione o di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo (entro 30 giorni) all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, se ciò è necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto decorso tale termine, se la verifica dell'identità si rivela impossibile, i soggetti obbligati dovranno astenersi e valutare, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Per i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o svolgono compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, è previsto l'esonero dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.
Adempimento degli obblighi di adeguata verifica: il decreto specifica quali sono le modalità con cui assolvere gli obblighi di adeguata verifica; fra queste, in primo luogo:
Misure semplificate di adeguata verifica della clientela: in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono previste misure semplificate di adeguata verifica, per quanto concerne l'estensione e la frequenza degli adempimenti imposti ai soggetti obbligati. A tal fine i soggetti obbligati tengono conto anche di una serie di indici basso rischio relativi a differenti tipologie di clienti, di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, aree geografiche ecc.
Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela: in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i soggetti obbligati applicano una serie di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
Il decreto individua una serie di fattori di rischio da tenere in adeguata considerazione, riferiti ai seguenti elementi:
Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione e stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle indicate al decreto.
L'adeguata verifica rafforzata è comunque sempre necessaria in caso di: clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea; rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.
I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, devono inviare senza ritardo alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) una segnalazione di operazione sospetta “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.
Il decreto poi specifica quali sono gli indici dai quali desumere il “sospetto”, anche in base agli indicatori di anomalia elaborati e periodicamente aggiornati dalla UIF.
Salvo casi specificamente indicati, l’operazione può essere compiuta solo dopo che è stata effettuata la segnalazione.
La segnalazione contiene i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto.
Sono esonerati dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette i professionisti per le informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Per i professionisti, la segnalazione di operazione sospetta deve essere inviata direttamente alla UIF ovvero agli organismi di autoregolamentazione (in questo caso un apposito decreto ministeriale stabilirà le specifiche e le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante).
Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione da parte dei propri iscritti, devono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.
Misure per tutelare l'identità della persona del segnalante: per non vanificare gli obblighi di segnalazione e non esporre a rischi la persona del segnalante sono previste una serie di misure volte a tutelarne l’identità:
Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
E’ fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Si precisa che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.
Obbligo di astensione
I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela devono astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento; l’esonero è esteso anche alla consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento.
L’obbligo di astensione vale anche in relazione alle prestazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
Limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore; vediamo quali sono le principali previsioni:
La violazione delle disposizioni sopra indicate è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Sanzioni penali e amministrative
L’art. 55 del nuovo testo del d.lgs. n. 231/2007 prevede le sanzioni penali: queste le principali fattispecie, tutte punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro:
L’indebito utilizzo carte di credito o di pagamento, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 310 a 1.550 euro; la medesima pena si applica in caso di falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o altro documento analogo, oppure possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.
Confisca: è introdotto nel codice penale il nuovo art. 648-quater, che prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati oppure per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), salvo che i beni appartengano a persone estranee al reato.
Il decreto interviene anche sull’apparato sanzionatorio amministrativo: queste le principali fattispecie:
Responsabilità degli enti per illeciti da reato: è introdotta una nuova fattispecie di illecito amministrativo degli enti (art. 25-octies, d.lgs. n.231/2001); in caso di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nei confronti dell’ente si applicano la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (la sanzione va da 40 a 800 quote quando i denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni) e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata fino a 2 anni (ricordiamo che le sanzioni interdittive sono: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).